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Dal momento che nel rapporto di lavoro la raccolta di dati personali è indispensabile allo svolgimento del rapporto stesso, la normativa sulla privacy riconosce la possibilità per il lavoratore dipendente di avere il "controllo" delle informazioni raccolte dal datore di lavoro e di condizionarne l'utilizzo. |
In questo senso, il Regolamento n. 2016/679/UE, all'art. 88, stabilisce che gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, ed esecuzione del contratto di lavoro.
Secondo il legislatore europeo (considerando 32)
" il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l’interessato manifesta l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale.
Non dovrebbe pertanto configurare consenso il silenzio, l’inattività o la preselezione di caselle ( nel caso di attivtà sul web).In particolare l’informativa deve contenere tutte le seguenti informazioni:
Oltre a queste informazioni, nel momento in cui sono stati ottenuti i dati dall’interessato, il titolare del trattamento deve dare le seguenti ulteriori indicazioni:
Il documento in esame - rivolto sia ai lavoratori dipendenti sia a quelli autonomi, indipendentemente dalla stipula o meno di un contratto di lavoro subordinato - sottolinea che nell'effettuare il trattamento di tale tipologia di dati personali i datori di lavoro devono tenere ben presenti i diritti fondamentali dei lavoratori, ivi incluso il diritto alla loro riservatezza e, successivamente, individuato le basi giuridiche di tale trattamento, precisando che queste ultime possono ravvisarsi, alternativamente:
a. nell'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto di lavoro;
b. nell'adempimento di obbligazioni previste dalla legge;
c. nell'interesse legittimo del datore.
Il WP29, invece, esclude dalle basi giuridiche del trattamento dei dati personali dei lavoratori il mero consenso di questi ultimi in quanto, a causa del rapporto di "dipendenza" nei confronti del datore di lavoro, lo stesso consenso non potrebbe mai ritenersi liberamente prestato né, per le medesime ragioni, liberamente revocabile.
Ciò significa che la firma apposta dal dipendente sull'informativa privacy relativa ai dati necessari allo svolgimento del rapporto lavorativo non porta carattere consensuale, ma indica la presa visione del trattamento dei propri dati.
Con particolare riferimento all'interesse legittimo del datore di lavoro, il WP29 ricorda a ciascun datore di lavoro di valutare preventivamente la necessità e la proporzionalità del trattamento in essere per il perseguimento di una finalità legittima, nonché di adottare le dovute misure di sicurezza volte a bilanciare la finalità del trattamento con i diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori, redigendo, se sia il caso (cfr. art. 35 GDPR), anche una valutazione di impatto del trattamento (c.d. "DPIA").
Il WP29 ricorda, infine, che nel caso in cui il trattamento dei dati dei lavoratori si fondi sull'interesse legittimo del titolare, quest'ultimo è sempre tenuto a garantire agli interessati il diritto di opporsi al trattamento, esercitando l'omonimo diritto loro conferito dall'art. 21 del GDPR.
Con il parere, il WP29 ha individuato 9 scenari tipici di trattamento di dati personali dei lavoratori - per lo più basati su un interesse legittimo del titolare del trattamento - che possono presentare dei rischi per i diritti e le libertà fondamentali di questi ultimi.
Prendiamo come esempio i Trattamenti di dati mediante sistemi di videosorveglianza. Il datore di lavoro, avendo la necessità di impiantare nella sua azienda un sistema di videosorveglianza, lo può fare solamente nel caso in cui:
a- le telecamere non riprendano postazioni di lavoro in maniera continuativa;
b- le immagini non siamo in alcun modo diffuse all’esterno, tranne che per la citata necessità di tempestiva consegna all’autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa.
L’ispettorato territoriale, della regione in cui è localizzata geograficamente l’azienda richiedente, prima di concedere l’autorizzazione all’impianto audiovisivo valuta la loro motivazione:
a. sicurezza del lavoro;
b. tutela del patrimonio aziendale;
c. esigenze organizzative e produttive.
Con l’ autorizzazione in suo possesso, l’azienda, prima di mettere in atto il funzionamento delle telecamere, oltre ad inserire il cartello informativo nel luogo dove si trova la telecamera, deve informare i dipendenti come vengono trattati i loro dati. Ciò può essere fatto sia nel corpo dell’informativa dipendente, con campo specifico per il consenso della videosorveglianza, sia mediante descrizione e classificazione in un apposito documento.
L’informativa videosorveglianza ha lo scopo di trasmettere ai lavoratori le informazioni riferente alla normativa e la protezione dei loro dati per quel che riguarda le immagini riprese durante la loro giornata di lavoro, dovendo specificare “la finalità, la modalità e la durata della conservazione, comunicazione e/o diffusione, diritto dell’interessato, ecc.
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