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Succede spesso di salire sul taxi e durante l’itinerario scambiare due chiacchere con il conducente. Prima di iniziare una conversazione, è importante capire se e quali dispositivi sono installati sull’autovettura per assicurarsi che una videocamera non stia riprendendo e registrando all'insaputa del cliente. La non osservanza delle regole previste nel Regolamento Privacy può comportare l'applicazione di pesanti sanzioni. |
Tuttavia, la non osservanza delle regole previste nel Regolamento 2016:679 può comportare l'applicazione delle pesanti sanzioni stabilite nelle norme vigenti.
Senza evidentemente porsi troppe domande riguardo alle implicazioni del GDPR, a partire dalla necessità di verificare la liceità del trattamento di dati personali e di effettuare una valutazione d’impatto ai sensi dell’art. 35 del GDPR, nell’estate del 2019 la società di taxi aveva rinnovato il sistema di videosorveglianza introducendo la registrazione di video e audio a bordo delle vetture.
E quando nel novembre 2019 era partita l’indagine del Garante per la privacy finlandese (Data Protection Ombudsman), che aveva richiesto chiarimenti sull’utilizzo di tali strumenti, in un momento la società si era giustificata sostenendo che il trattamento dei dati personali era effettuato per legittimo interesse in conformità all'art. 6 par. 1 lettera f) del Regolamento UE, e che l’installazione delle telecamere era stata motivata dalla necessità di “garantire la sicurezza del tassista e del passeggero”, tuttavia non era stata in grado di motivare la presenza dei registratori vocali sui taxi, mentre successivamente affermava invece che l’attivazione della registrazione audio era stata un errore.
Se la Taksi Helsinki Oy non era stata quindi troppo convincente nelle sue spiegazioni, il Garante attingeva comunque informazioni dall’informativa sulla privacy presente nel sito web delle società e da altre fonti pubblicamente disponibili, e il 9 aprile 2020 l’autorità richiedeva anche ulteriori chiarimenti, senza però ricevere alcuna risposta.
Al termine dell’istruttoria, il garante finlandese traeva le conclusioni sulla base delle gravi carenze rilevate, a partire dal fatto che a bordo dei taxi non c’erano informative per avvisare sulle audio registrazioni delle conversazioni dei passeggeri, e neppure indicazioni su dove fosse possibile reperire le informazioni, che peraltro avrebbero dovuto riguardare anche un’attività di profilazione degli utenti che era emersa durante l’indagine relativamente ad un programma di fidelizzazione, anch’esso non dichiarato nella documentazione. E anche gli adempimenti sulla verifica della liceità del trattamento e della valutazione d’impatto erano stati disattesi.