Caso di illecito amministrativo per il mancato aggiornamento della valutazione del rischio.



Il giorno 5 maggio 2020, la Sezione quarta della Cassazione si è pronunciata in merito ad una vicenda in cui l’amministratore unico di una società e la società stessa erano stati rispettivamente condannati per lesioni colpose (art. 590 c.p.) e per il conseguente illecito amministrativo (art. 25 septies, D. lgs. 231/2001), per aver cagionato – con comportamento omissivo –  ferite ed ustioni alla mano di un dipendente con mansioni di attrezzista.




 

Breve sintesi del caso

Nel caso in esame, l'impiegato, senza indossare idonei guanti ad alta protezione termica ed attendere che la camera calda si raffreddasse prima di procedere, rimuoveva la plastica che ostruiva l’iniettore con l’ausilio di una bacchetta di rame: durante tali operazioni un getto di plastica liquida lo ha colpito alla mano sinistra, cagionandogli le lesioni sopra descritte.
 

I soggetti e la situazione giuridica  

Nella sentenza menzionata precedentemente, l'amministratore Unico della società è stato condannato alla pena di 3 mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile in relazione al reato di cui all’art. 590, comma terzo, Codice Penale Italiano.
 
La condanna è stata basata nelle lesioni colpose, perché nella sua qualità di amministratore unico, per colpa generica e per violazione degli artt. 29, comma 3 (non aggiornata valutazione dei rischi in relazione all’operazione di sbloccaggio della plastica di seguito descritta, considerato il frequente numero degli infortuni per la medesima causa verificatasi nel corso degli anni), e 77, comma 3 (omessa fornitura di guanti ad alta protezione termica), d.Ivo n. 81 del 2008, cagionava al dipendente, con mansioni di attrezzista, un trauma alla mano sinistra con ferite ed ustioni.
 
Tuttavia, la Corte ha dichiarato la estinzione del reato riferente all'amministratore in virtù della prescrizione. Per questa ragione,  la medesima ha confermato soltanto la condanna della società.

Alla società è stata imposta una sanzione di euro trentamila, con la sanzione interdittiva di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di mesi tre.

Modello organizzativo 231 incompleto

L'ente è stato condannato per l’adozione di un modello organizzativo insufficiente rispetto alle finalità di prevenzione e protezione contro i rischi derivanti dalla rimozione della plastica e per il vantaggio economico consistito in un risparmio di spesa per il mancato acquisto dei guanti di protezione nonché maggior guadagno determinato dal non rallentamento della produzione dovuta all’attesa del raffreddamento del materiale plastico nei casi frequenti (3 o 4 volte per turno di lavoro) di intasamento delle presse.
 
Nonostante il rischio sia stato individuato nel DVR, l’imputato non aveva fornito ai lavoratori gli strumenti idonei, i quali erano stati consegnati solo successivamente all’incidente.
 
Inoltre, l’infortunio non era dovuto soltanto al mancato utilizzo dei guanti, ma anche ad una serie di gravi carenze riscontrate a carico del datore di lavoro in materia di sicurezza, tra i quali principalmente l’omessa formazione dei lavoratori mediante appositi corsi e si era avvantaggiata per l’imposizione di ritmi di lavoro, che prescindevano dalla messa in sicurezza della macchina, tramite il raffreddamento della stessa, prima dell’intervento riparatore, in tal modo conseguendo, a scapito della sicurezza dei lavoratori, un aumento della produttività.

Responsabilità amministrativa dell'ente 

Tornando al discorso della responsabilità amministrativa dell’ente, la Corte ha ricordato che in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il vantaggio di cui all’art. 5, d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, operante quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può consistere anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione.

Concludendo, l’ente imputato aveva risparmiato il danaro necessario all’acquisto di guanti di protezione, non aveva curato la formazione dei lavoratori mediante appositi corsi e si era avvantaggiato per l’imposizione di ritmi di lavoro a scapito della sicurezza dei lavoratori, un aumento della produttività.

Sulla base di tali argomenti, come detto, la Corte ha confermato la condanna dell’ente.

 
 
Vuoi evitare una simile situazione nella tua azienda?

La nostra equipe di professionisti ti offre una completa Consulenza 231 a Torino e in tutta Italia per limitare la resposabilità amministrativa della tua azienda
 
 
 
 
Info sulla consulenza modello 231  torino
 
 
 
 
 


Scopri subito la nostra soluzione Privacy Facile
e trova la versione più adatta alle tue esigenze


SCOPRI