Pubblicazione online degli scrutini: Rischio di violazione della Privacy
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A differenza delle tradizionali forme di pubblicità degli scrutini, che oltre ad avere una base normativa consentono la tutela dei dati personali degli studenti, la pubblicazione online dei voti costituisce una forma di diffusione di dati notevolmente invasiva, per ciò stesso non coerente con la più recente normativa sulla privacy. |
Gli scrutini online sono a rischio privacy
Una volta esposti i voti degli studenti, essi rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere, da chiunque, anche estraneo all’ambito scolastico, e per qualsiasi fine, registrati, utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web, determinando in questo modo una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità, in particolare per quelli di loro che abbiano ricevuto giudizi negativi.
La necessaria pubblicità agli esiti scolastici può essere peraltro realizzata, senza violare la privacy degli studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini non sull’albo on line, ma, utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra evidenziati”.
In un’ottica di collaborazione tra istituzioni, è stata emessa la
circolare n. 9168 del 9 giugno 2020 del Ministero della Pubblica Istruzione dove viene specificato che:
"per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico."
Scrutini delle classi intermedie
Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” o “non ammesso” alla classe successiva, vanno pubblicati nell'area riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe.
Diversamente i voti in decimi, riferiti alle singole discipline, vanno riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico cui accede il singolo studente.
Il ministero raccomanda un chiaro “disclaimer” con cui si informi che i dati non possono essere diffusi su blog o social-network. Solo qualora l'istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico è consentita la pubblicazione all'albo “fisico” con l'indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva.
Al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica e ne dà comunicazione alle famiglie degli alunni.
In entrambi i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.
Il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie, che comunque non deve eccedere 15 giorni.
Ammissioni agli esami di Stato
Anche gli esiti degli scrutini “ammesso/non ammesso” alla prova d'esame di Stato, vanno pubblicati nell'area documentale del registro elettronico aperta a tutti gli studenti della classe di riferimento.
Altrimenti i voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le apposite credenziali personali.
Conformemente agli scrutini delle classi intermedie è possibile la pubblicazione all'albo “fisico” degli esiti degli scrutini di ammissione, esclusivamente se la scuola sia sprovvista di registro elettronico.
Seguendo lo stesso ragionamento dei scrutini delle classi intermedie, in entrambi i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini di ammissione all’esame di Stato, dell’attribuzione del credito scolastico e degli esiti finali non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.
Il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini relativi all'ammissione all'esame non può eccedere i 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti finali.
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