Quando il risparmio può costare caro, adotta un Sistema integrato 231



Attenzione. Se sei titolare di un'impresa la prossima volta che vorrai risparmiare sulla sicurezza potresti andare incontro ad un grave illecito amministrativo. Leggi perchè in questo articolo e scopri come evitare salate sanzioni amministrative e risparmiare sul serio! 
 






Il caso

L'incidente è avvenuto il 12 maggio 2009, all'interno della centrale elettrica di Brindisi dell'Enel, per lo svolgimento dei lavori affidati alla ditta che aveva avuto in appalto dall'Enel il nolo "a caldo" dei mezzi di sollevamento in relazione all'attività di sollevamento di sacchi di sale e di trasporto degli stessi in appositi siti. 

Durante i turno lavorativo notturno, dopo le ore 22.00, stava lavorando, tra gli altri, P.A., dipendente a tempo determinato con mansioni di operaio addetto all'assemblaggio manuale (imbracatore).

Nell'occasione, P.A., che era quasi al termine dell'orario di lavoro, avendo iniziato alle 15.00, stava conducendo un carrello elevatore (detto "muletto") con il quale sollevava i pesanti sacchi pieni di sale, minerale che era stato prodotto dal macchinario desalatore "SEC", e li portava sino al luogo indicato per lo stoccaggio temporaneo.

Oltretutto, senza poter contare sul supporto di un altro lavoratore, in un ambiente pericoloso perché presentava innumerevoli ostacoli sul percorso rappresentati dagli stessi cristalli di sale.

A causa del ribaltamento del muletto sul fianco sinistro, mentre conduceva il mezzo su un percorso diverso da quello previsto per la fase di lavoro, P.A. è rimasto schiacciato e, per il peso del mezzo sulla gamba, ha perso l'arto sinistro.

La causa del ribaltamento è stata individuata in una improvvisa manovra di svolta a destra del conducente, che stava guidando il mezzo a velocità eccessiva.

La persona offesa, secondo le emergenze istruttorie valorizzate dai giudici di merito, non indossava al momento del sinistro la cintura di sicurezza di cui pure il mezzo era provvisto e che era obbligatorio indossare.


Sentenza

La sentenza del Tribunale di Brindisi è stata pronunciata nella serata di 8 marzo 2016.
 
Il datore di lavoro, provvisto di poteri organizzativi, gestionali e di spesa, che ha l’obbligo di adempiere agli oneri di formazione, di addestramento e di sicurezza del lavoratore e il capocantiere, cioè preposto, ed inoltre direttore tecnico di cantiere e coordinatore dei lavori responsabile per la sicurezza dei lavoratori sono stati ritenuti responsabili per non avere osservate le regole riguardanti alla Sicurezza sul lavoro. 
 
P.A., che era stato formato ed informato quale "imbracatore", alle differenti mansioni di conducente di carrello elevatore, pur essendo privo di qualsiasi abilitazione in tal senso e non essendo stato formato alla guida del mezzo nè informato circa i rischi specifici, e senza l'ausilio di un altro lavoratore a terra.
 
L’ente è stato riconosciuto responsabile dell'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies, comma 3.

Responsabilità degli enti: modello 231 non sostituibile con il DVR

La Cassazione penale (sentenza n. 3731/2020) torna a pronunciarsi sul tema chiarendo l’opportunità di adottare un modello ai fini della sua capacità esimente.

La Corte di Cassazione, sez. IV, con la sentenza 29 gennaio 2020, n. 3731 ritorna ad occuparsi della responsabilità penale che origina da un infortunio sul lavoro, sia a carico delle figure apicali preposte alla tutela alla salute e sicurezza dei dipendenti, e sia della responsabilità a carico persona giuridica ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

È proprio in proposito alla responsabilità “amministrativa” dell’ente che la pronuncia, appare particolarmente degna di nota.

La stessa, infatti, diviene l’occasione per la Suprema Corte per ricostruire gli approdi giurisprudenziali più rilevanti in materia e per ritornare a ribadire con maggiore vigore la centralità e l’importanza del modello di organizzazione e gestione, in primis della sua adozione e quindi della sua idonea ed efficace attuazione utile a soddisfare e realizzare la sua capacità esimente.

Modello di organizzazione 231 idoneo

La sentenza in esame conferma la natura di “tertium genus” del sistema normativo introdotto con il D.Lgs. n. 231/2001, in quanto capace di coniugare aspetti propri dell’ordinamento penale con quello amministrativo.

In particolare, la riferita sentenza ha chiarito che incombe alla persona giuridica “l’onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.”

La preposizione normativa di cui all’art. 5 del Decreto, infatti, recita:

 
 

“1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2.L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”.

 
 

Importante sottolineare che le parole “interesse” e di “vantaggio” si riferiscano a concetti diversi dove il primo esprime una valutazione da compiere al momento della commissione del fatto e il secondo una valutazione da compiere sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione del fatto illecito).

Fatte le dovute premesse, la Corte ha affermato che la responsabilità dell’ente non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi.

Nello steso senso, afferma che in tema di omicidio colposo o lesioni personali, derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela sulla salute e sicurezza sul lavoro (cui all’art. 25-sexies), “sussiste l’interesse dell’ente nel caso in cui l’omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura un vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività”.

Quando il risparmio può costare caro

La pronuncia tuttavia persevera nel tentativo di voler essere via più esplicita nell’affermare come i criteri di imputazione dell’ente possono consistere anche nell’aver attuato una riduzione dei tempi di lavorazione con l’obiettivo di attuare un “risparmio” dei costi.

Sul concetto di “risparmio”, la Corte pare voler proprio togliere ogni dubbio circa la sua concreta portata ed incidenza e, con lo scopo dichiarato di esemplificare, elenca quali possano essere le sue concrete manifestazioni.

E vale a dire quella riduzione di spesa praticata sul materiale di scarto, sugli interventi di manutenzione, sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e di informazione del personale.

La valutazione giudiziale del modello e della sua esistenza, prima di tutto

Per quanto attiene alla valutazione di idoneità del modello, la Cassazione illustra l’iter valutativo che il giudice di merito deve compiere, vale a dire:

  • accertare l’esistenza o meno di modello organizzativo e di gestione ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001;
  • verificare che lo stesso sia conforme alle norme;
  • infine, che lo stesso sia stato efficacemente attuato o meno nell’ottica prevenzionale, prima della commissione del fatto.

Con riferimento all’adozione del modello, la pronuncia chiarisce inequivocabilmente come non sia sufficiente addurre, ai fini di una mitigazione/esenzione della responsabilità della società, in tema del rispetto delle norme a tutela dei lavoratori, l’efficacia di un documento di valutazione dei rischi (DVR) in quanto “è cosa diversa dal richiamato modello organizzativo”.

Il Supremo collegio, quindi, giunge alla conclusione che la stessa organizzazione, non avendo dimostrato l’esistenza dello stesso ai sensi del D.Lgs. 231 2001, non possa attribuirsi efficacia esimente della responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche.

L'adozione di un Modello di organizzazione gestione e controllo , anche in conformità dell'art. 30 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008, diviene dunque un'occasione per l'imprenditore collettivo di dotarsi degli strumenti idonei ad fornendo nel processo il primo argomento probatorio difensivo utile a conseguire quegli effetti liberatori.

Adesso potresti chiederti:

Cosa devo fare per evitare un'imputazione a titolo di “colpa in organizzazione” o mitigarne le pregiudizievoli conseguenze ? 


La soluzione è semplice.


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