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[...] L’Autorità ha accolto anche il reclamo nei confronti di due enti locali, un Comune e l’Unione Comunale a cui esso appartiene, che avevano pubblicato sui rispettivi siti web, nella sezione amministrazione trasparente o nell’albo online, atti amministrativi riferibili al reclamante, diffondendo anche dati personali relativi a condanne penali e a reati [...]. |
Il primo provvedimento riguarda una Regione che aveva pubblicato sul proprio sito un documento riguardante l’esecuzione di una sentenza civile relativa a un debito maturato dall’ente. Alle proteste dei segnalanti, l’amministrazione aveva risposto giustificando la pubblicazione online sulla base di alcune disposizioni di natura contabile.
Nel caso specifico, però, il Garante ha ricordato che i dati personali contenuti in quei documenti potevano essere giustamente usati per controlli della magistratura contabile sui debiti fuori bilancio, ma che le norme citate non prevedevano la diffusione di quei dati.
Tenendo conto della collaborazione offerta dall’ente e dell’impegno per la verifica delle misure tecniche e organizzative adottate dal personale per il rispetto della privacy, il Garante ha comminato alla Regione una sanzione pecuniaria di 4.000 euro.
L’Autorità ha accolto anche il reclamo nei confronti di due enti locali, un Comune e l’Unione Comunale a cui esso appartiene, che avevano pubblicato sui rispettivi siti web, nella sezione amministrazione trasparente o nell’albo online, atti amministrativi riferibili al reclamante, diffondendo anche dati personali relativi a condanne penali e a reati.
L’ultimo provvedimento riguarda, invece, un Comune che aveva inviato per posta elettronica, ad alcune testate locali, un “decreto di citazione” con i dati, riferibili anche a vicende penali e a misure di sicurezza e prevenzione, di cinque persone, tra cui tre testimoni citati a comparire.
Il Garante, nell’approvare i provvedimenti e le relative sanzioni, ha ribadito agli enti locali che il trattamento di dati personali effettuati da soggetti pubblici è lecito solo se necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento oppure per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
In ogni caso, l’ente locale è tenuto a rispettare i principi indicati dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, in particolare, quelli di liceità, correttezza e trasparenza nonché di minimizzazione, in base al quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.