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Conservazione dati sanitari, anche per professionisti e aziende private: differenza tra tipologie di dati, durata, cancellazione e casi particolari. |
Ma quali sono i tempi di conservazione dei dati sanitari? Sono uguali per tutti i professionisti e gli istituti? C’è differenza tra tipologie di dati? Cosa accade quando un paziente non si reca più dal medico? Quando è possibile cancellare un dato sanitario?
Come noto, nell’aprile 2019 il Garante Privacy ha pubblicato un provvedimento in materia. In particolare, si è chiarito che nell’ambito dell’ordinaria attività medica (sia pubblica che privata) non è necessario chiedere il consenso al trattamento, posto che la relativa base giuridica si rinviene nelle norme nazionali e nello stesso GDPR.
Nei chiarimenti, il Garante dedica non poco spazio alla questione dei tempi di conservazione, con particolare riferimento alla documentazione sanitaria. Il nostro ordinamento prevede riferimenti ai tempi di conservazione differenziati. L’operatore sanitario (pubblico o privato) dovrà pertanto individuare quale sia la natura della documentazione e quale la normativa di riferimento applicabile.
Degne di uno specifico approfondimento sono due ipotesi: le cartelle cliniche e la documentazione radiologica
Come è evidente il problema si pone per tutti i liberi professionisti e le strutture private che non formano, dal punto di vista giuridico, una cartella clinica.
Secondo il Garante, spetta al titolare definire i tempi di conservazione del dato sanitario in base alla finalità del trattamento. In questo caso si indica normalmente per tutta la durata del trattamento e poi per ulteriori dieci anni in ragione (quanto meno) dei termini di prescrizione civile.
Un problema particolarmente sentito è poi il caso del paziente che non si reca più presso la struttura trascorsi i dieci anni e pur tuttavia l’operatore sanitario ha necessità di conservare la documentazione per ragioni di studio o medico. Sulla base delle opportune accortezze, l’operatore sanitario privato potrà conservare il dato sanitario anche oltre i dieci anni.
A questo punto occorre anche spendere alcune considerazioni sulla cancellazione dei dati personali.
Eliminare un dato è comunque trattamento. Questo significa che è fondamentale, onde evitare responsabilità nei confronti dell’interessato, chiarire bene tramite l’informativa i tempi di conservazione. Non solo, ma è anche utile oltre al registro dei trattamenti, predisporre quello che nella prassi comincia ad essere individuato come registro dell’accountability, cioè un documento in cui si riportano e tracciano le attività svolte, quale appunto anche la cancellazione, nell’ambito del funzionamento del sistema di gestione privacy.
Da ultimo occorre infine precisare che tutta questa tematica andrà adattata e sviluppata per gli operatori sanitari che hanno già intrapreso un percorso di digitalizzazione della propria attività, dovendo, in questo caso, adottare tutti quegli accorgimenti (organizzativi ed informatici) tipi della gestione digitale del dato oltre a valutare l’eventuale rispetto delle prescrizioni in materia di dossier sanitario elettronico.
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