I grandi colossi della Telefonia e relativi o eventuali Call Center, ma molto più in generale tutte le Società Commerciali, sono ormai in difficoltà per le attività di sviluppo, che svolgono ricorrendo al Telemarketing. Le telefonate a freddo ricadono perfettamente nei casi di “comunicazioni non richieste” e sono, infatti, entrate in vigore restrizioni pensate non solo per garantire la privacy dei cittadini, ma anche per rendere più competitivo e trasparente il mercato tra gli operatori di marketing, che in questo modo possono indirizzare le proprie campagne solo verso i potenziali clienti realmente interessati a ricevere proposte.
La notizia specifica è che non si possono più inviare sms o effettuare chiamate per finalità promozionali, a chi non abbia manifestato uno specifico consenso o abbia addirittura chiesto di non essere più disturbato con offerte commerciali. E vanno, inoltre, ridefinite le procedure interne nella gestione dei dati utilizzati per campagne di questo tipo.
La stretta a questo tipo di strumenti utilizzati da un decennio in modo invasivo, è stata avviata con la legge 11 Gennaio n. 5 “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2018, n. 28), ed è definitivamente arrivata grazie al nuovo Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali. Questa legge ha avuto il merito di ampliare l’impiego del REGISTRO delle OPPOSIZIONI anche alle numerazioni mobili (cellulari) e alle numerazioni di telefoni fissi, non inseriti negli elenchi telefonici (numeri riservati). Quest’elenco che contiene i numeri a cui è vietato telefonare a scopi commerciali, istituito diversi anni fa, con D.p.r. n. 178 del 2010, ha finora avuto scarsa risonanza ed utilizzo. Non è stato rispettato, perché, probabilmente troppo blando l’impianto sanzionatorio. Oggi la situazione è cambiata e lo dimostrano, appunto, le multe per cifre fino a 600.000 euro che il Garante della Privacy ha dato a VODAFONE (Aprile 2018) o a FASTWEB (Settembre 2018), per milioni di telefonate e sms inviati illecitamente. Le novità introdotte grazie al GDPR, da un lato inducono gli interessati a farne un uso maggiore e dall’altro impongono alle società commerciali e ai call center di essere molto più attenti nell’adottare i necessari accorgimenti prima di procedere al contatto telefonico dell’utente, che è, naturalmente, sotto il profilo della normativa sulla tutela della privacy, anche soggetto interessato dal trattamento dei dati personali.
In particolare il riferimento del GDPR, va a quella norma che azzera la ricezione di chiamate promozionali da parte degli utenti, che esprimeranno un esplicito dissenso. Poiché il regolamento in questione CONSENTE:
- la possibilità di iscrivere il proprio numero mobile e di rete fissa al registro delle opposizioni;
- la revoca di tutti i consensi al trattamento dei dati personali espressi in precedenza (Per difendersi l’utente può quindi iscrivere il numero al registro: la data di iscrizione farà fede, a negare tutti i consensi concessi in precedenza);
- il divieto di cessione di elenchi telefonici a terzi.
e le SOCIETA’ COMMERCIALI NE DERIVANO L'OBBLIGO di:
- registrarsi al sistema pagando una quota (le liste via a via aggiornate e pubblicate avranno validità limitata in modo da costringere gli operatori ad adeguare frequentemente le proprie basi di dati);
- introdurre un numero identificabile e richiamabile oppure utilizzare un prefisso specifico, se non usano numeri richiamabili, in modo che, anche se si è deciso di non iscriversi al registro delle opposizioni, chi riceve la chiamata può riconoscere che si tratta di una telefonata commerciale e utilizzare il diritto di recesso ricontattando il numero che lo ha chiamato
Insomma dopo un decennio di Telemarketing Molesto e del Consenso Carpito, il consumatore può sentirsi finalmente tutelato. Anche prima era vietato chiamare numeri riservati e numeri di cellulare senza il consenso dell'utente, ma l'iscrizione alla “black list” ora ha la forza di annullare anche tutti i consensi concessi dall'utente in precedenza, ovvero quelli che aveva fornito, fosse pure per errore o distrazione! Ricordiamo che l’iscrizione al R.P.O è aperta a tutti ed una volta iscrittisi, gli interessati potranno revocare in ogni momento, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti. Le modalità per l'iscrizione, l'aggiornamento o la revoca dei propri dati, sono diverse:
- web, sul sito internet del Registro delle Opposizioni;
- telefono, tramite il call center dedicato al numero verde 800.265.265 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00);
- fax, al numero 06.54224822;
- email, all'indirizzo abbonati.rpo@fub.it;
- raccomandata, all'indirizzo "Gestore del Registro Pubblico delle Opposizione – ABBONATI", Ufficio Roma Nomentano, Casella Postale 7211, 00162 Roma (RM).
fonte https://www.federprivacy.it/fp/dai-nostri-associati/185-privacy-e-telemarketing-.html
I grandi colossi della Telefonia e relativi o eventuali Call Center, ma molto più in generale tutte le Società Commerciali, sono ormai in difficoltà per le attività di sviluppo, che svolgono ricorrendo al Telemarketing. Le telefonate a freddo ricadono perfettamente nei casi di “comunicazioni non richieste” e sono, infatti, entrate in vigore restrizioni pensate non solo per garantire la privacy dei cittadini, ma anche per rendere più competitivo e trasparente il mercato tra gli operatori di marketing, che in questo modo possono indirizzare le proprie campagne solo verso i potenziali clienti realmente interessati a ricevere proposte.
La notizia specifica è che non si possono più inviare sms o effettuare chiamate per finalità promozionali, a chi non abbia manifestato uno specifico consenso o abbia addirittura chiesto di non essere più disturbato con offerte commerciali. E vanno, inoltre, ridefinite le procedure interne nella gestione dei dati utilizzati per campagne di questo tipo.
La stretta a questo tipo di strumenti utilizzati da un decennio in modo invasivo, è stata avviata con la legge 11 Gennaio n. 5 “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2018, n. 28), ed è definitivamente arrivata grazie al nuovo Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali. Questa legge ha avuto il merito di ampliare l’impiego del REGISTRO delle OPPOSIZIONI anche alle numerazioni mobili (cellulari) e alle numerazioni di telefoni fissi, non inseriti negli elenchi telefonici (numeri riservati). Quest’elenco che contiene i numeri a cui è vietato telefonare a scopi commerciali, istituito diversi anni fa, con D.p.r. n. 178 del 2010, ha finora avuto scarsa risonanza ed utilizzo. Non è stato rispettato, perché, probabilmente troppo blando l’impianto sanzionatorio. Oggi la situazione è cambiata e lo dimostrano, appunto, le multe per cifre fino a 600.000 euro che il Garante della Privacy ha dato a VODAFONE (Aprile 2018) o a FASTWEB (Settembre 2018), per milioni di telefonate e sms inviati illecitamente. Le novità introdotte grazie al GDPR, da un lato inducono gli interessati a farne un uso maggiore e dall’altro impongono alle società commerciali e ai call center di essere molto più attenti nell’adottare i necessari accorgimenti prima di procedere al contatto telefonico dell’utente, che è, naturalmente, sotto il profilo della normativa sulla tutela della privacy, anche soggetto interessato dal trattamento dei dati personali.
In particolare il riferimento del GDPR, va a quella norma che azzera la ricezione di chiamate promozionali da parte degli utenti, che esprimeranno un esplicito dissenso. Poiché il regolamento in questione CONSENTE:
- la possibilità di iscrivere il proprio numero mobile e di rete fissa al registro delle opposizioni;
- la revoca di tutti i consensi al trattamento dei dati personali espressi in precedenza (Per difendersi l’utente può quindi iscrivere il numero al registro: la data di iscrizione farà fede, a negare tutti i consensi concessi in precedenza);
- il divieto di cessione di elenchi telefonici a terzi.
e le SOCIETA’ COMMERCIALI NE DERIVANO L'OBBLIGO di:
- registrarsi al sistema pagando una quota (le liste via a via aggiornate e pubblicate avranno validità limitata in modo da costringere gli operatori ad adeguare frequentemente le proprie basi di dati);
- introdurre un numero identificabile e richiamabile oppure utilizzare un prefisso specifico, se non usano numeri richiamabili, in modo che, anche se si è deciso di non iscriversi al registro delle opposizioni, chi riceve la chiamata può riconoscere che si tratta di una telefonata commerciale e utilizzare il diritto di recesso ricontattando il numero che lo ha chiamato
Insomma dopo un decennio di Telemarketing Molesto e del Consenso Carpito, il consumatore può sentirsi finalmente tutelato. Anche prima era vietato chiamare numeri riservati e numeri di cellulare senza il consenso dell'utente, ma l'iscrizione alla “black list” ora ha la forza di annullare anche tutti i consensi concessi dall'utente in precedenza, ovvero quelli che aveva fornito, fosse pure per errore o distrazione! Ricordiamo che l’iscrizione al R.P.O è aperta a tutti ed una volta iscrittisi, gli interessati potranno revocare in ogni momento, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti. Le modalità per l'iscrizione, l'aggiornamento o la revoca dei propri dati, sono diverse:
- web, sul sito internet del Registro delle Opposizioni;
- telefono, tramite il call center dedicato al numero verde 800.265.265 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00);
- fax, al numero 06.54224822;
- email, all'indirizzo abbonati.rpo@fub.it;
- raccomandata, all'indirizzo "Gestore del Registro Pubblico delle Opposizione – ABBONATI", Ufficio Roma Nomentano, Casella Postale 7211, 00162 Roma (RM).
fonte https://www.federprivacy.it/fp/dai-nostri-associati/185-privacy-e-telemarketing-.html