Il Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico, in questo modo il Protocollo si rivolge a tutte le aziende sia per la gestione della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, sia per l’adozione di misure di contenimento della diffusione nei confronti di chiunque entri nei luoghi di lavoro: clienti, fornitori, dipendenti dei fornitori e simili.
Superamento della soglia di temperatura
In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, deve essere assicurata la modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.
Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
Implementazione di un canali di comunicazione tra azienda e dipendenti.
L’impresa dovrebbe implementare canali di comunicazione dedicati al fine di permettere di richiedere ai propri dipendenti, che ne hanno l’obbligo, di rendere informazioni, anche mediante un’autodichiarazione, in merito all’eventuale esposizione al contagio da COVID-19 quale condizione per l’accesso alla sede di lavoro.
In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti (ancora il rispetto del principio di minimizzazione) rispetto alla prevenzione del contagio da COVID – 19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.
Il Protocollo rimette all’Azienda la gestione di vari dati del personale, tra cui la rilevazione della temperatura corporea (febbre).
A tale proposito il Protocollo aggiornato ribadisce che tale rilevazione costituisce un trattamento di dati personali e che come tale deve avvenire in conformità alle disposizioni di legge: tra questi, il Regolamento (UE) 2016/679.
Il Protocollo e la normativa emergenziale ivi richiamata presentano un importante impatto anche per la compliance al D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti dipendente da reato.
Come noto, il meccanismo «231» fa derivare all’Ente una responsabilità di tipo amministrativo, con sanzioni pecuniarie ed interdittive, qualora il relativo personale commetta uno dei reati previsti (reati presupposto).
Per evitare tale responsabilità, l’Ente deve organizzarsi adottando un Modello Organizzativo Gestionale (MOG) ed un Codice Etico, nonché nominando un Organismo di Vigilanza.
Tra le ipotesi di reato maggiormente coinvolte dal contesto emergenziale, si ricordano:
A tale ultimo proposito e come confermato dal Decreto Cura Italia, si ricorda che l’infezione da nuovo coronavirus in occasione di lavoro viene trattata alla stregua di un infortunio sul lavoro, con tutte le derivanti implicazioni circa le eventuali lesioni gravi e gravissime sul lavoro e, nei casi peggiori, di omicidio colposo.
Si rende pertanto necessario l’aggiornamento in proposito dei Modelli di Organizzazione e Gestione dell’Azienda.
Il Protocollo demanda il controllo della puntuale adozione delle misure all’apposito Comitato aziendale interno per l’applicazione e la verifica delle regole di contenimento e contrasto alla diffusione del virus.
Ovviamente il Comitato dovrà operare in stretto coordinamento con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) per gli aspetti privacy GDPR e con l’Organismo di Vigilanza (OdV) per quelli 231.
Rimani sempre aggiornato sulle novità dal mondo privacy e GDPR con Regolamento 679!
Il nostro team qualificato è a tua disposizione per implementare un sistema integrato Privacy e 231 rispettando gli adempimenti previsti dal nuovo protocollo.
Il Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico, in questo modo il Protocollo si rivolge a tutte le aziende sia per la gestione della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, sia per l’adozione di misure di contenimento della diffusione nei confronti di chiunque entri nei luoghi di lavoro: clienti, fornitori, dipendenti dei fornitori e simili.
Superamento della soglia di temperatura
In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, deve essere assicurata la modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.
Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
Implementazione di un canali di comunicazione tra azienda e dipendenti.
L’impresa dovrebbe implementare canali di comunicazione dedicati al fine di permettere di richiedere ai propri dipendenti, che ne hanno l’obbligo, di rendere informazioni, anche mediante un’autodichiarazione, in merito all’eventuale esposizione al contagio da COVID-19 quale condizione per l’accesso alla sede di lavoro.
In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti (ancora il rispetto del principio di minimizzazione) rispetto alla prevenzione del contagio da COVID – 19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.
Il Protocollo rimette all’Azienda la gestione di vari dati del personale, tra cui la rilevazione della temperatura corporea (febbre).
A tale proposito il Protocollo aggiornato ribadisce che tale rilevazione costituisce un trattamento di dati personali e che come tale deve avvenire in conformità alle disposizioni di legge: tra questi, il Regolamento (UE) 2016/679.
Il Protocollo e la normativa emergenziale ivi richiamata presentano un importante impatto anche per la compliance al D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti dipendente da reato.
Come noto, il meccanismo «231» fa derivare all’Ente una responsabilità di tipo amministrativo, con sanzioni pecuniarie ed interdittive, qualora il relativo personale commetta uno dei reati previsti (reati presupposto).
Per evitare tale responsabilità, l’Ente deve organizzarsi adottando un Modello Organizzativo Gestionale (MOG) ed un Codice Etico, nonché nominando un Organismo di Vigilanza.
Tra le ipotesi di reato maggiormente coinvolte dal contesto emergenziale, si ricordano:
A tale ultimo proposito e come confermato dal Decreto Cura Italia, si ricorda che l’infezione da nuovo coronavirus in occasione di lavoro viene trattata alla stregua di un infortunio sul lavoro, con tutte le derivanti implicazioni circa le eventuali lesioni gravi e gravissime sul lavoro e, nei casi peggiori, di omicidio colposo.
Si rende pertanto necessario l’aggiornamento in proposito dei Modelli di Organizzazione e Gestione dell’Azienda.
Il Protocollo demanda il controllo della puntuale adozione delle misure all’apposito Comitato aziendale interno per l’applicazione e la verifica delle regole di contenimento e contrasto alla diffusione del virus.
Ovviamente il Comitato dovrà operare in stretto coordinamento con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) per gli aspetti privacy GDPR e con l’Organismo di Vigilanza (OdV) per quelli 231.
Rimani sempre aggiornato sulle novità dal mondo privacy e GDPR con Regolamento 679!
Il nostro team qualificato è a tua disposizione per implementare un sistema integrato Privacy e 231 rispettando gli adempimenti previsti dal nuovo protocollo.