Una volta esposti i voti degli studenti, essi rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere, da chiunque, anche estraneo all’ambito scolastico, e per qualsiasi fine, registrati, utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web, determinando in questo modo una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità, in particolare per quelli di loro che abbiano ricevuto giudizi negativi.
La necessaria pubblicità agli esiti scolastici può essere peraltro realizzata, senza violare la privacy degli studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini non sull’albo on line, ma, utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra evidenziati”.
Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” o “non ammesso” alla classe successiva, vanno pubblicati nell'area riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe.
Il ministero raccomanda un chiaro “disclaimer” con cui si informi che i dati non possono essere diffusi su blog o social-network. Solo qualora l'istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico è consentita la pubblicazione all'albo “fisico” con l'indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva.
Anche gli esiti degli scrutini “ammesso/non ammesso” alla prova d'esame di Stato, vanno pubblicati nell'area documentale del registro elettronico aperta a tutti gli studenti della classe di riferimento.
Una volta esposti i voti degli studenti, essi rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere, da chiunque, anche estraneo all’ambito scolastico, e per qualsiasi fine, registrati, utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web, determinando in questo modo una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità, in particolare per quelli di loro che abbiano ricevuto giudizi negativi.
La necessaria pubblicità agli esiti scolastici può essere peraltro realizzata, senza violare la privacy degli studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini non sull’albo on line, ma, utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra evidenziati”.
Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” o “non ammesso” alla classe successiva, vanno pubblicati nell'area riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe.
Il ministero raccomanda un chiaro “disclaimer” con cui si informi che i dati non possono essere diffusi su blog o social-network. Solo qualora l'istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico è consentita la pubblicazione all'albo “fisico” con l'indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva.
Anche gli esiti degli scrutini “ammesso/non ammesso” alla prova d'esame di Stato, vanno pubblicati nell'area documentale del registro elettronico aperta a tutti gli studenti della classe di riferimento.