[...] i datori di lavoro devono accertarsi che sia possibile dimostrare la necessità di vigilare sull'esatta ubicazione dei dipendenti per una finalità legittima e valutare tale necessità a fronte dei diritti e delle libertà fondamentali dei dipendenti [...]
I dati relativi all´ubicazione dei veicoli, in quanto (direttamente o indirettamente) associati ai lavoratori, costituiscono però anche informazioni personali riferibili a questi ultimi con la conseguenza che al trattamento di tali informazioni trova applicazione la disciplina contenuta nel Regolamento 2016:679 e nelle norme correlate.
Importante sottolineare che anche se i dati di localizzazione del veicolo non sono direttamente associati i dal sistema informativo al nominativo dei lavoratori interessati, il datore di lavoro, titolare del trattamento, è di regola in condizione di risalire in ogni momento al lavoratore di volta in volta assegnatario di ciascun veicolo.
La possibilità di individuare in un dato momento la posizione dei veicoli (e quindi dei lavoratori) mediante sistemi di localizzazione può rivelarsi utile per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro.
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, osservate le garanzie previste dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, possono effettuare lecitamente il trattamento dei dati personali comuni relativi all´ubicazione dei propri dipendenti per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro, anche in assenza del consenso degli interessati.
Nel rispetto del principio di necessità, la posizione del veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite.
Anche in base al principio di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1. lett. e), del Codice) i tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali eventualmente trattati devono essere commisurati tenendo conto di ciascuna delle finalità in concreto perseguite.
Tenuto conto delle diverse finalità perseguite, ai lavoratori dovranno essere forniti gli elementi informativi prescritti dall´art. 13 del Regolamento 2016:679 unitamente a compiuti ragguagli sulla natura dei dati trattati e sulle caratteristiche del sistema – sì che risulti chiaramente che il veicolo è soggetto a localizzazione.
I datori di lavoro che si avvalgano di sistemi di localizzazione sui veicoli utilizzati per l´esecuzione di prestazioni lavorative dovranno anche collocare all´interno dei veicoli vetrofanie recanti la dizione "VEICOLO SOTTOPOSTO A LOCALIZZAZIONE" o comunque avvisi ben visibili che segnalino la circostanza della geolocalizzazione del veicolo.
Nei casi in cui la necessità può essere adeguatamente giustificata, il fondamento giuridico del trattamento si potrebbe basare sull´interesse legittimo" del titolare del trattamento (art. 7, lett. f, direttiva 95/46/CE).
Sulla base delle considerazioni esposte, è ammesso il trattamento nei termini sopra descritti, in applicazione della disciplina sul bilanciamento di interessi e senza che sia necessario acquisire il consenso dell´interessato, individuando in capo ai datori di lavoro privati che si avvalgono di sistemi di localizzazione e di comunicazione della posizione rilevata installati a bordo dei veicoli ed impiegati per soddisfare esigenze organizzative, produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro un legittimo interesse al trattamento dei dati relativi all´ubicazione dei propri dipendenti, a condizione che sia data attuazione alla previsione di cui all´art. 4, l. n. 300/1970, con il previo accordo con le rappresentanze sindacali o, in difetto, con l'autorizzazione del competente organo periferico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Vuoi sottoporre i tuoi veicoli all geolocalizzazione? Oppure lo hai già fatto?
[...] i datori di lavoro devono accertarsi che sia possibile dimostrare la necessità di vigilare sull'esatta ubicazione dei dipendenti per una finalità legittima e valutare tale necessità a fronte dei diritti e delle libertà fondamentali dei dipendenti [...]
I dati relativi all´ubicazione dei veicoli, in quanto (direttamente o indirettamente) associati ai lavoratori, costituiscono però anche informazioni personali riferibili a questi ultimi con la conseguenza che al trattamento di tali informazioni trova applicazione la disciplina contenuta nel Regolamento 2016:679 e nelle norme correlate.
Importante sottolineare che anche se i dati di localizzazione del veicolo non sono direttamente associati i dal sistema informativo al nominativo dei lavoratori interessati, il datore di lavoro, titolare del trattamento, è di regola in condizione di risalire in ogni momento al lavoratore di volta in volta assegnatario di ciascun veicolo.
La possibilità di individuare in un dato momento la posizione dei veicoli (e quindi dei lavoratori) mediante sistemi di localizzazione può rivelarsi utile per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro.
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, osservate le garanzie previste dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, possono effettuare lecitamente il trattamento dei dati personali comuni relativi all´ubicazione dei propri dipendenti per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro, anche in assenza del consenso degli interessati.
Nel rispetto del principio di necessità, la posizione del veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite.
Anche in base al principio di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1. lett. e), del Codice) i tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali eventualmente trattati devono essere commisurati tenendo conto di ciascuna delle finalità in concreto perseguite.
Tenuto conto delle diverse finalità perseguite, ai lavoratori dovranno essere forniti gli elementi informativi prescritti dall´art. 13 del Regolamento 2016:679 unitamente a compiuti ragguagli sulla natura dei dati trattati e sulle caratteristiche del sistema – sì che risulti chiaramente che il veicolo è soggetto a localizzazione.
I datori di lavoro che si avvalgano di sistemi di localizzazione sui veicoli utilizzati per l´esecuzione di prestazioni lavorative dovranno anche collocare all´interno dei veicoli vetrofanie recanti la dizione "VEICOLO SOTTOPOSTO A LOCALIZZAZIONE" o comunque avvisi ben visibili che segnalino la circostanza della geolocalizzazione del veicolo.
Nei casi in cui la necessità può essere adeguatamente giustificata, il fondamento giuridico del trattamento si potrebbe basare sull´interesse legittimo" del titolare del trattamento (art. 7, lett. f, direttiva 95/46/CE).
Sulla base delle considerazioni esposte, è ammesso il trattamento nei termini sopra descritti, in applicazione della disciplina sul bilanciamento di interessi e senza che sia necessario acquisire il consenso dell´interessato, individuando in capo ai datori di lavoro privati che si avvalgono di sistemi di localizzazione e di comunicazione della posizione rilevata installati a bordo dei veicoli ed impiegati per soddisfare esigenze organizzative, produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro un legittimo interesse al trattamento dei dati relativi all´ubicazione dei propri dipendenti, a condizione che sia data attuazione alla previsione di cui all´art. 4, l. n. 300/1970, con il previo accordo con le rappresentanze sindacali o, in difetto, con l'autorizzazione del competente organo periferico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Vuoi sottoporre i tuoi veicoli all geolocalizzazione? Oppure lo hai già fatto?