In base all’articolo 37, paragrafo 1, del RGPD, la nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è obbligatoria in tre casi specifici:
Nelle sottosezioni che seguono, il Gruppo di lavoro “Articolo 29” (Gruppo di lavoro) fornisce indicazioni sui criteri e sulle formulazioni utilizzati all’articolo 37, paragrafo 1.
Tranne quando sia evidente che un soggetto non è tenuto a nominare un RPD, il Gruppo di lavoro raccomanda a titolari del trattamento e responsabili del trattamento di documentare le valutazioni compiute all’interno dell’azienda o dell’ente per stabilire se si applichi o meno l’obbligo di nomina di un RPD, così da poter dimostrare che l’analisi ha preso in esame correttamente i fattori pertinenti.
Nulla osta a che un’azienda o un ente, quando non sia soggetta all’obbligo di designare un RPD e non intenda procedere a tale designazione su base volontaria, ricorra comunque a personale o consulenti esterni incaricati di incombenze relative alla protezione dei dati personali.
Il RPD viene designato, su base obbligatoria o meno, per tutti i trattamenti svolti dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
Lo svolgimento di funzioni pubbliche e l’esercizio di pubblici poteri non pertengono esclusivamente alle autorità pubbliche e agli organismi pubblici, potendo riferirsi anche ad altre persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o privato, in ambiti che variano a seconda delle disposizioni fissate nel diritto interno di ciascuno Stato membro:
L’articolo 37, paragrafo 1, lettere b) e c), del RGPD contiene un riferimento alle “attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento”. Nel considerando 97 si afferma che le attività principali di un titolare del trattamento “riguardano le sue attività primarie ed esulano dal trattamento dei dati personali come attività accessoria”. Con “attività principali” si possono intendere le operazioni essenziali che sono necessarie al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
In base all’articolo 37, paragrafo 1, lettere b) e c), del RGPD, occorre che il trattamento di dati personali avvenga su larga scala per far scattare l’obbligo di nomina di un RPD. Nel regolamento non si dà alcuna definizione di trattamento su larga scala, anche se il considerando 91 fornisce indicazioni in proposito.
Alcuni esempi di trattamento su larga scala sono i seguenti:
Il concetto di monitoraggio regolare e sistematico degli interessati non trova definizione all’interno del RGPD; tuttavia, il considerando 24 menziona il “monitoraggio del comportamento di detti interessati” ricomprendendovi senza dubbio tutte le forme di tracciamento e profilazione su Internet anche per finalità di pubblicità comportamentale.
Occorre rilevare, però, che la nozione di monitoraggio non trova applicazione solo con riguardo all’ambiente online, e che il tracciamento online va considerato solo uno dei possibili esempi di monitoraggio del comportamento degli interessati.
5. Categorie particolari di dati relativi a condanne penali e a reati"
Le disposizioni dell’articolo 37, paragrafo 1, lettera c), riguardano il trattamento di categorie particolari di dati ai sensi dell’articolo 9 e di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10. Nonostante l’utilizzo della congiunzione “e” nel testo, non vi sono motivazioni sistematiche che impongano l’applicazione simultanea dei due criteri.
In base all’articolo 37, paragrafo 1, del RGPD, la nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è obbligatoria in tre casi specifici:
Nelle sottosezioni che seguono, il Gruppo di lavoro “Articolo 29” (Gruppo di lavoro) fornisce indicazioni sui criteri e sulle formulazioni utilizzati all’articolo 37, paragrafo 1.
Tranne quando sia evidente che un soggetto non è tenuto a nominare un RPD, il Gruppo di lavoro raccomanda a titolari del trattamento e responsabili del trattamento di documentare le valutazioni compiute all’interno dell’azienda o dell’ente per stabilire se si applichi o meno l’obbligo di nomina di un RPD, così da poter dimostrare che l’analisi ha preso in esame correttamente i fattori pertinenti.
Nulla osta a che un’azienda o un ente, quando non sia soggetta all’obbligo di designare un RPD e non intenda procedere a tale designazione su base volontaria, ricorra comunque a personale o consulenti esterni incaricati di incombenze relative alla protezione dei dati personali.
Il RPD viene designato, su base obbligatoria o meno, per tutti i trattamenti svolti dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
Lo svolgimento di funzioni pubbliche e l’esercizio di pubblici poteri non pertengono esclusivamente alle autorità pubbliche e agli organismi pubblici, potendo riferirsi anche ad altre persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o privato, in ambiti che variano a seconda delle disposizioni fissate nel diritto interno di ciascuno Stato membro:
L’articolo 37, paragrafo 1, lettere b) e c), del RGPD contiene un riferimento alle “attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento”. Nel considerando 97 si afferma che le attività principali di un titolare del trattamento “riguardano le sue attività primarie ed esulano dal trattamento dei dati personali come attività accessoria”. Con “attività principali” si possono intendere le operazioni essenziali che sono necessarie al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
In base all’articolo 37, paragrafo 1, lettere b) e c), del RGPD, occorre che il trattamento di dati personali avvenga su larga scala per far scattare l’obbligo di nomina di un RPD. Nel regolamento non si dà alcuna definizione di trattamento su larga scala, anche se il considerando 91 fornisce indicazioni in proposito.
Alcuni esempi di trattamento su larga scala sono i seguenti:
Il concetto di monitoraggio regolare e sistematico degli interessati non trova definizione all’interno del RGPD; tuttavia, il considerando 24 menziona il “monitoraggio del comportamento di detti interessati” ricomprendendovi senza dubbio tutte le forme di tracciamento e profilazione su Internet anche per finalità di pubblicità comportamentale.
Occorre rilevare, però, che la nozione di monitoraggio non trova applicazione solo con riguardo all’ambiente online, e che il tracciamento online va considerato solo uno dei possibili esempi di monitoraggio del comportamento degli interessati.
5. Categorie particolari di dati relativi a condanne penali e a reati"
Le disposizioni dell’articolo 37, paragrafo 1, lettera c), riguardano il trattamento di categorie particolari di dati ai sensi dell’articolo 9 e di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10. Nonostante l’utilizzo della congiunzione “e” nel testo, non vi sono motivazioni sistematiche che impongano l’applicazione simultanea dei due criteri.